Nessun obiettore di coscienza può negare le cure

 Roma 3-aprile-2013. E’ una sentenza destinata ad avere significative ricadute quella emessa dalla Corte di Cassazione che ieri ha condannato per omissione di atti d’ufficio una dottoressa della provincia di Pordenone, obiettrice di “coscienza”, che pur essendo di guardia e nonostante le sollecitazioni del primario, si era rifiutata di prestare aiuto ad una donna che aveva interrotto la gravidanza ed era a rischio di emorragia.                     La sesta sezione penale  che ha emesso al sentenza ha motivato la condanna dichiarando che il medico obiettore “ha il diritto di rifiutare di determinare l’aborto, ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo”. ...

 Afferma la sentenza che il medico deve “assicurare la tutela della salute e della vita della donna anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza”.

Secondo la Corte la scelta dell’obiezione di coscienza  “…non esonera il medico dall’intervenire durante l’intero procedimento.” . Su questa sentenza abbiamo chiesto il parere di Simonetta Sotgiù , già magistrata di Cassazione e tra le fondatrici dell'associazione "Alma Cappiello"  che pubblicheremo nei prossimi giorni.

  • Visite: 5690
© 2020 www.power-gender.org
Power&Gender Testata giornalistica online Gestione semplificata ai sensi del'Art. 3bis, Legge 103/2012 Direttrice responsabile: Eva Panitteri